Rinnovo Patente all'Isola d'Elba? Facile ed Economico

                <em>Da Marcello Camici</em>

Col termine grascia si intende,cibo, viveri, vettovaglie,pane generi alimentari , tra cui il sale .

A Portoferraio ,nel settecento,la grascia è sotto stretto controllo della amministrazione civica pubblica chiamata Magistratura Comunitativa .Questa è  costituita dal consiglio generale,consiglio dei nove detto minore o anche ordinario ,corpo del consiglio minore (stimatori,viali,pesatori,soprintendente della piazza dell’erba),corpo degli Anziani(primo,secondo e terzo anziano)

(Vedi “Architettura amministrativa civile della città di Portoferraio nel settecento” Marcello Camici .Youcanprint 2023).

C’è poi l’istituto  o  negozio  dell’Abbondanza,vera azienda pubblica cittadina chiamato “stabilimento “in carte di archivio .L’ Abbondanza  “gode Ella sola la privativa di vendere la farina et il pane e di comprare i grani” .Tutto questo avviene con i suoi  ministri detti“abbondanzieri“nominati dalla Magistratura Comunitativa civica (vedi https://www.academia.edu/45101124/POLITICA_ECONOMICA_NEL_1700_MAGISTRATURA_DELLABBONDANZA_MARCELLO_CAMICI_ALLEGORIA_DELL_ABBONDANZA )

Il suddito,cioè il singolo privato cittadino, grani e farina non può comprare né vendere  a meno che non gli sia stato consentito a farlo  dal padrone serenissimo  che gli concede   particolare franchigia  andando ciò a creare un privilegio. Nel manoscritto di Vincenzo degli Alberti,conservato nella biblioteca comunale di Portoferraio, un intero capitolo tratta di questo  privilegio col titolo “Franchige per l’introduzione del grano a privilegiati” .

Ecco un passo di detto capitolo :

Nel regolamento del 29 ottobre 1739 fu accordata la facoltà di introdurre per il proprio consumo sacca 36 di grano al governo,24 ai due abbondanzieri,36 ai tre anziani ogni semestre, Nel 6 luglio 1742 fu con novo regolamento prescritto che li sopradetti privilegiati non potessero più introdurre le suddette sacca di grano ma che dovessero comprare o la farina o il pane dall’Abbondanza la quale avrebbe fatto buone ai suddetti privilegiati lire 6.5 il sacco. Susseguentemente una simil grazia è stata in diversi tempi accordata di sacca 24 al Camarlingo,24 all’Auditore ,24 al maggiore di Piazza sicchè questa grazia del l’introduzione del grano estesa a tutti i sopradescritti ministri valutata secondo il regolamento del 1742 produce l’annua spesa di lire 1423 aggravio che a poco a poco è divenuto maggiore e che può dirsi ancora ( ) mentre l’abbondanza nella farina e pane che vende ora ai sopradetti privilegiati non puole nei tempi ancora i più fortunati lucrare le lire 6.5 il sacco che paga ai medesimi.”

(Nota numero 12 “Memoria sopra l’Abbondanza di Portoferraio” allegata alla  “Relazione di Portoferraio a Sua Altezza Reale dal conte Vincenzo degl’Alberti suo consigliere di stato” Manoscritto 1766. Biblioteca comune Portoferraio)

Pare che questa franchigia  nel settecento fosse in possesso e  diffusa tra i benestanti di Portoferraio  .  E’ quanto si apprende da lettera scritta nel 1707  da Anton Francesco Montauti  , segretario di guerra, ed inviata  al Sig Alessandro Dell’Alessandri ,sottoprovveditore all’Abbondanza di Portoferraio,lettera nella quale il Montauti  notifica che il Padrone Serenissmo (granduca di Toscana) vuole ridurre( “restringere”) le licenze per le quali è introdotto in Portoferraio grano forestiero chiarendo che ciò consentirà all’Abbondanza di poter andare avanti e al tempo stesso comporterà maggiore giustizia tra poveri  e benestanti  favorendo  i primi e sfavorendo i secondi ,circa l’aggravio dei ‘pesi comunitativi’ (tasse)

Questa la lettera interamente trascritta:

“ Copia di lettera scritta dall’Ill.mo Marchese Anton Francesco Montauti ,Segretario di Guerra all’Ill.mo Sig. re Alessandro Dell’ Alessandri ,Sotto Provveditore

Ill.mo Sig.e mio Pron.mo Col.mo

Considerando il tenore della lettera  di VS Ill.ma de 24 dì cadente e dell’altra  della Comunità di Portoferraio ,sta fermo il Padrone Serenisssimo  nel sentimento di restringere le licenze per l’introduzione di grani forestieri a forma dei Nuovi capitoli,perché possa l’Abbondanza andare avanti senza l’oppressione della povertà, e con egual giustizia fatta ai poveri et a benestanti circa i pesi comunitativi et altri;altrimenti occorrerebbe ai soli poveri sentire l’aggravietà, ai benestanti l’esenzione dei medesimi onde vuole S.A.R. che si tenga forte  l’osservanza dei nuovi capitoli e si restringa la facoltà di fare dette licenze  per l’introduzione dei grani forestieri giacchè la molteplicità di esse, non è uso ma abuso dei privilegi et è una manifesta inosservanza di quei giusti provvedimenti  a quali concorre col proprio consenso la Comunità di Portoferraio per suo maggiore vantaggio e pubblico bene nella prima costituzione  dell’Abbondanza.Con che ratificando a VS Ill.ma la devota osservanza ,resto

 Di Firenze 30 agosto 1707

Devotissimo Obbligatissimo Servitore

Anton Franecsco Montauti”

(FILZA “Lettere diverse fino all’anno 1709 al tempo dello illustrissimo Sig Barone Alessandro del Nero” .C9.Carta numero  494 .Carteggio del governatore. Archivio storico comune Portoferraio )

Infine la grascia che dentro la  città di Portoferraio  entra  attraverso la porta, di terra e di mare, è ivi controllata dai “gabellieri”( i cassieri della porta , gli stradieri  della porta e due deputati rappresentanti dello stabilimento  dell’ Abbondanza uno alla porta di mare, uno alla porta di terra) , dal servizio di guardia alla porta del presidio militare . E’sottoposta  alla gabella della porta che è incassata dalla Magistratura Comunitativa :l’introito della gabella  va a coprire il tributo annuale  che la comunità ferraiese paga al sovrano fiorentino.

Il grano all’Elba ,quello prodotto localmente ,non è  sufficiente alla bisogna dei tre tipi di pane che all’ epoca si producono:fino,venale, di munizione.

E’ necessario andarlo ad acquistare  in terraferma al mercato di Grosseto ,Livorno e Pisa . Ciò può farlo solo la Magistratura Comunitativa tramite soggetti da essa scelti,abilitati e pagati ,chiamati” provisionieri dei grani” che abbiano dimostrato particolare esperienza nell’acquisto dei grani sul mercato. (vedi link https://www.elbareport.it/arte-cultura/item/69827-portoferraio-1795-il-provisioniere-dei-grani )

Quando Portoferraio fu fondata  non era così.

Il fondatore ,il duca Cosimo,per favorire il popolamento di Cosmopoli promulga un editto concedendo nel 1556 privilegi ed esenzioni a chi fosse venuto ad abitare  nella sua terra  sull’isola.

Per quanto riguarda i privilegi ed esenzioni ce ne erano anche  riguardanti la  grascia.

Cosimo,infatti, concede a chiunque che “possa e li sia lecito per ogni tempo trarre grano e biade dello stato di S.E. Illustrissima  per suo bisognio e di sua famiglia con li soliti et ordinati riscontri  e con quelli che per l’avvenire s’ordinassero .Intendendosi sempre che quelli grani e biade le quali tal habitatore  per sé o per altri trarrà da qualunque luogo  o provincia fuor dello stato  e Dominio di S. Eccellenza le possa liberamente condurre in detta terra et isola a suo beneplacito senza gabella,passaggio o dazio alcuno

(“Privilegi et esenzioni concessi dall’Eccel. S. il Duca di Fiorenza et Siena,a quelli che habiteranno nella Sua terra e Porto Ferraio nell’isola dell’Elba “.Statuti del comune di Firenze e dei comuni soggetti,620-649,classe XII.Statuti del 1556 ed altri documenti.Archivio di stato di Firenze )

Tale franchigia per  la grascia di grano e biade permessa  nel 1556 è poi da Cosimo riveduta  quando nel 1574 concede gli Statuti locali a Portoferraio .Nonostante ciò  ,negli anni successivi,la comunità ferraiese ogni dieci anni tramite la Magistratura Comunitativa chiede, con supplica ai sovrani fiorentini ,la” confirmazione de’ previlegi

(vedi https://www.elbareport.it/arte-cultura/item/61035-14-settembre-1556-%E2%80%9Dprivilegi-et-esenzioni-concessi-dal-signore-duca-di-fiorenza-et-siena%E2%80%9D-parte-1 )

La grascia  è dunque oggetto della  politica economica del sovrano,cioè dello Stato,e ,per i sudditi , nelle singole comunità cittadine, questione la più importante della politica economica locale .Nella Portoferraio settecentesca   la Magistratura degli Anziani   applica  alla grascia norme  per la produzione ,  stabilisce prezzi  per la vendita dei commestibili,della carne,impone dazi  alle merci di grascia .(Vedi pg 41-47 di “Architettura amministrativa civile della città di Portoferraio nel settecento”Marcello Camici . Youcanprint 2023)

Pene severe sono previste per  coloro che non le osservano,pene severe contemplate negli  Statuti  di Portoferraio del 1574 nella rubrica  numero diciannove  con titolo “Del danno dato e del modo di procedere nelle cause del danno dato “ .

Essendo proibito  il commercio di grascia da parte  di privati  , la pena per chi  lo esercita  rientra in quelle del danno  dato alla comunità sotto la dizione “De danni dati personalmente” (rubrica  numero 22 degli Statuti) .E’ una pena severa che può arrivare ad arbitrio del tribunale fino alla pena di morte. Lo Statuto di Portoferraio del 1574  prevede  pure come debbano essere distribuiti gli eventuali proventi(soldi, beni confiscati ) derivanti  dalla pena di illecito commercio di grascia  nella  rubrica statutaria dal titolo   “della distribuzione delle pene de danni dati et grascia” in questi termini :”le soprascritte pene de danni dati et grascia si distribuischino in quattro parti ,delle quali una sia del Campaio,quando accuserà,altrimenti sia dell’accusatore,una del Commissario,una della Comunità et una dello Spedale”.

Nonostante le pene  vigenti contro l’illecito commercio di grascia ,pene che sono  severe in quanto  il commercio di grascia da parte di privati è ritenuto danno praticato contro la comunità, questo commercio  è esercitato  perché particolarmente lucroso.

Per illecito commercio  di  quattro sacche di sale grosso ,vengono inflitte condanne di  “pena della forca ,confiscazione dei beni e perdita delle robbe” a  Sabbatino Vannucci,Domenico Piantavigne,Antonio Mandori.Uno dei tre è anche condannato alla pena pecuniaria del pagamento di venti scudi per essergli  stato ritrovato addosso  un coltello alla pisana all’atto dell’arresto .La sentenza è emessa dal tribunale di Portoferraio perché i tre sono arrestati in territorio sotto la giurisdizione dello stato mediceo fiorentino.(granducato di Toscana).Per capire il luogo dove è stato commesso il delitto  si veda la cartina geopolitica

Generico agosto 2025

Provengono da Chianni ,sotto il marchesato Riccardi, e nel principato di  Piombino acquistano quattro sacche di sale grosso che trasportano sopra tre bestie per ritornare a Chianni e ivi  rivenderlo traendone  lucro.

Superato  il ponte di  Torre  Nuova ,il confine tra principato di Piombino e granducato di Toscana, appena scesi dalla scalinata ,sono arrestati dalle guardie granducali

E’ quanto si apprende dalla supplica che i tre condannati  inviano al granduca di Toscana “a farli grazie  di dette pene o somministrargliele in altre a piacere della Reale Altezza”

Questa la supplica integralmente trascritta:

“                                                Altezza Reale

Sabbatino Vannucci,Domenico Piantavigne,Antonio Mandori tutti e tre di Chianni ,Marchesato del Sig. Marchese Riccardi, Servi umilissimi  di Vostra Altezza Reale umilmente gli rappresentano come per sentenza del Tribunale di Portoferraio de 4 luglio 1725 con precedente partecipazione e resoluzione dell’Altezza Sua Reale sono restati tutti e tre condannati in pena della forca ,confiscazione de beni e perdita delle robbe che si ritrovavano all’atto del loro arresto seguito la mattina de 4 maggio 1725 allo scendere il Ponte di Torre  Nuova   giurisdizione della Reale Altezza Sua con due cavalli et un somaro carichi di quattro sacca di sale grosso che avevano comprato in Piombino stato alieno,per quello condurre in Chianni e rivenderlo e farci qualche lucro ,stante le loro miserie,e di più il primo condannato in oltre in pena di scudi venti tratti due di fune per porta di un pugnale alla pisana che gli fu ritrovato sopra una di dette bestie col carico del suddetto sale ,quale arma usava come descritto dal (  ) di Peccioli,che perciò supplicano la somma clemenza dell’Altezza Sua Reale  a farli grazie  di dette pene o somministrargliele in altre a piacere della Reale Altezza Sua. Quam Deus

(FILZA “ Suppliche 1600-1730”C5. Carta senza numero di pagina .Carteggio del governatore .Archivio preunitario  del comune di Portoferraio.Archivio del governo di Portoferraio 1553-1799.Archivio storico comune di Portoferraio)

Generico agosto 2025

Carlo Rinuccini ,marchese e segretario di guerra,da Firenze chiede che  “Il Governatore di Portoferraio informi prontamente Carlo Rinuccini 14 luglio 1725”

Il governatore di Portoferraio in carica pro tempore a cui Carlo Rinuccini chiede di informare sulla vicenda  è Luigi de Bardi il quale  prontamente risponde confermando il contenuto della supplica

Generico agosto 2025

Condanna  pecuniaria, per danno dato alla comunità da  illecito commercio di grascia di  sale che viene introdotto attraverso le porte dentro la città di Portoferraio  senza pagamento della gabella della porta, è comminata nel 1715  a Bartolomeo  Magi timoniere delle   galere granducali .

Ha raccolto sale trovato sparso per terra fuori dalle porte e lo ha portato dentro la città senza permesso e senza pagare la gabella delle porte.

Per questo reato è condannato dal governatore e dal tribunale di Portoferraio al pagamento della pena di scudi cinquanta .Ottiene grazia dal sovrano al pagamento di soli dieci scudi in quattro anni ma essendo povero supplica la “pietosa clemenza “ di Sua Altezza Reale per aver ulteriore  grazia di non pagare dieci scudi in quattro anni.

La  pietosa clemenza  non è concessa  dal sovrano perché Anton Francesco Montauti risponde che il Magi  si deve rimettere ad accettare la grazia che ha già ricevuta di riduzione della pena pecuniaria e il resto rimane agli ordini

E’ quanto si apprende dalla supplica di Bartolomeo Magi al granduca di Toscana  qui  integralmente trascritta:

“Altezza Reale

Bartolommeo ,del genitore Franco Magi di Portoferraio, Timoniere delle felicissime Galere di Vostra Altezza Reale umilissimo Servo e Suddito dell’Altezza Vostra Reale con ogni maggior dovuto ossequio Le rappresenta come dal presente Governatore e suo Tribunale fu condannato in scudi cinquanta per aver raccolto un poco di sale che trovò sparso per terra fuori delle Porte di Portoferraio e portato dentro la città.

Onde l’Oratore avendo ottenuta Grazia dalla Reale Altezza Vostra che de detti scudi cinquanta de quali fu condannato ,che solo paghi scudi dieci in quattro anni  e non avendo il suddetto Oratore modo poter pagare mediante la sua povertà e di eser carico di numerosa famiglia.

Supplica la Pietosa Clemenza della Reale altezza Vostra di volerlo graziare del remanente  che sono scudi dieci che di tal grazia sarà sempre servito pregar Vergine Beata Maria per la conservazione della Altezza Reale Vostra. Quam Deus

(FILZA “ Suppliche 1600-1730”C5. Carta senza numero di pagina .Carteggio del governatore .Archivio preunitario  del comune di Portoferraio.Archivio del governo di Portoferraio 1553-1799.Archivio storico comune di Portoferraio)

 Rimettasi in buon di ad accettare la grazia nel resto è agli ordini

Anton Francesco Montauti  12 aprile 1715”

Rinnovo Patente all'Isola d'Elba? Facile ed Economico

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