La licenza di porto di armi, nell’ambito della legislazione dello Stato Italiano, è una peculiare autorizzazione amministrativa che legittima i cittadini italiani, che ne risultano titolari, di portare o trasportare un’arma. Tale licenza funge finanche da documento di riconoscimento, sempre in Italia.

La disciplina sulle armi, e le relative autorizzazioni, scandita dal legislatore in modo dettagliato e al contempo rigoroso e severo, è regolamentata sia dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che da ulteriori fonti normative di dettaglio. Tra queste ultime, la regolamentazione del porto d’armi è stata modificata ad opera del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 (recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”), in vigore dal 14 settembre 2018, che ha introdotto alcune novità anche in merito alle procedure da seguire per la richiesta finalizzata al relativo rilascio.

È doveroso precisare che non tutti i porto d’armi sono uguali, e i regolamenti sono diversi per ogni tipologia: a seconda della tipologia di porto d’armi, viene regolamentata l’utilizzo dell’arma. In Italia, come già accennato, la disciplina afferente alla tematica delle armi risulta rigorosa e severa, pertanto è necessario attenersi, in modo scrupoloso e consapevole, alle prescrizioni dettate dalle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico.

La riforma della legittima difesa

Anche a seguito della recente riforma in tema di legittima difesa, chiunque voglia possedere un’arma da fuoco è obbligato al previo possesso del porto d’armi, cioè quella peculiare autorizzazione, rilasciata dietro specifica richiesta, e secondo la normativa vigente, dalle autorità statali competenti in materia, che legittima un cittadino ad acquistare e detenere armi da fuoco. In particolare, la Legge 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, ha peraltro modificato il dispositivo dell’art. 52 del Codice penale, il cui comma I, a seguito di tale intervento, recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Inoltre il comma II impiega la seguente terminologia: “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere (…)”. Il comma quarto, parimenti, richiama l’ “uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica (…)”. Per l’effetto, la legittima difesa prevede la possibilità che un individuo possa legittimamente difendersi e proteggersi, da solo, da un’aggressione altrui, purché ricorrano le condizioni statuite dalla disciplina summenzionata. Ovviamente l’istituto della legittima difesa consente anche di difendersi, nel caso di pericolo concreto per l’incolumità fisica, attraverso l’impiego delle armi, a patto che risultino legalmente detenute. Ancor più in dettaglio, la dizione normativa fa riferimento alle armi regolarmente detenute, quindi a quelle rispetto alle quali il soggetto che le utilizza è regolarmente abilitato.

Le finalità che legittimano la richiesta e l’ottenimento del porto d’armi

Nello Stato italiano, il porto d’armi si può richiedere, ed è quindi conseguibile, per tre distinti e differenti scopi

  • Porto d’armi finalizzato alla difesa personale: il relativo permesso è valido un solo anno, rinnovabile, e consente il porto d’armi al di fuori dalla propria abitazione. Al fine di ottenere il porto d’arma per difesa personale è necessario aver raggiunto la maggiore età, possedere una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di uscire armati, poiché, come sopra accennato, l’autorizzazione in questione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell’arma al di fuori dalla propria abitazione. Il modello per presentare la richiesta, disponibile on line, oppure presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei sopracitati uffici per il tramite di differenti modalità:
  • direttamente a mano (brevi manu), a fronte della consegna l’ufficio rilascia una ricevuta;
  • per lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, tramite modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
  • Porto d’armi per uso sportivo: tale licenza è rilasciata dal Questore e consente di impiegare la propria arma solamente per esercitare tiro a volo o tiro a segno nel contesto di un centro di esercitazione. L’arma da fuoco, nel corso del tragitto che conduce dall’abitazione del possessore al centro di esercitazione, deve risultare scarica, cioè priva di munizioni inserite. Più in dettaglio, per il tiro a segno, è necessario iscriversi presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, ovvero presso un’Associazione di tiro iscritta ad una Federazione sportiva affiliata al CONI. La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare della licenza al porto delle uniche armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro. La licenza di porto d’armi per impiego sportivo ha una validità pari ad anni cinque.
  • Porto d’armi per impiego venatorio: autorizza al porto di soli fucili da caccia, che possono essere utilizzati, unicamente: 
  • durante i periodi della stagione venatoria,
  • presso le aree autorizzate.

Autorizzazione all’acquisto di armi e munizioni

Nella finalità di acquistare armi da fuoco e munizioni, come pure per trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle, è necessario richiedere, e quindi anche ottenere, un nulla osta da parte del Questore. Anche chi eredita un’arma deve richiedere l’autorizzazione. Al contrario, chi è titolare di porto d’armi per pistola o fucile, non ha bisogno del nulla osta del Questore. Il modulo necessario per presentazione la richiesta in esame, è disponibile attraverso disparati canali:

  • on line, 
  • presso la Questura, 
  • il Commissariato di Pubblica Sicurezza,
  • la stazione dei Carabinieri, 

e, a seguito della relativa compilazione, può essere consegnato nei seguenti modi:

  • direttamente a mano (brevi manu) e l’ufficio, per l’effetto, ne rilascia una ricevuta,
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento,
  • per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.

Alla richiesta si devono allegare alcuni documenti:

  • la certificazione che comprova l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia, ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (con la specificazione che tale documentazione non deve essere stata ottenuta da più di dieci anni);
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato deve attestare:
  • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge,
  • le generalità delle persone che con lo stesso convivono,
  • di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del Consiglio dei Ministri), ai sensi della Legge 2 agosto 2007, n. 130.

In luogo delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

La procedura amministrativa per il rilascio

A seguito della richiesta si innesta un procedimento amministrativo, scansionato in plurime fasi: 

  • L’adempimento preliminare, nella procedura finalizzata all’ottenimento del porto d’armi, consiste nel reperire, presso la ASL competente per il Comune dove l’istante risiede, del certificato che attesti l’idoneità psico-fisica, del richiedente stesso, per l’utilizzo delle armi da fuoco: l’istante, ovviamente, non potrà ricevere la certificazione in questione in tutte quelle ipotesi ove sia portatore di particolari problematiche e criticità, fisiche ovvero psichiche, che in ogni caso gli impedirebbero di impiegare, secondo i crismi della legge e della tecnica, l’arma;
  • bisogna dimostrare di sapere impiegare l’arma, con la precisazione che, coloro che hanno prestato servizio all’esercito ovvero in polizia, risultano legittimati ad esibire un certificato che comprovi tale requisito, mentre chi ha frequentato una delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, potrà richiedere una certificazione di idoneità al maneggio delle armi;
  • occorre compilare una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non trovarsi nelle condizioni ostative della legge, indicando le generalità delle persone che convivono col medesimo richiedente;
  • dichiarare di non essere degli obiettori di coscienza: in merito è stata apportata una modifica nel 2007, in quanto prima di tale novella chiunque avesse dichiarato di essere obiettore di coscienza non poteva ottenere il rilascio del porto d’armi. Dal 2007, invece, compilando un modulo specifico si può sopprimere lo “status di obiettore” e, di conseguenza, è possibile richiedere ed ottenere la licenza di porto d’armi;
  • sulla richiesta e sul nulla osta è necessario allegare due contrassegni telematici;
  • dopo aver presentato i sopraelencati documenti è possibile comperare armi e munizioni, bensì non è consentito il porto siccome, per ottenerlo, bisogna far richiesta di autorizzazione alla Questura, compilando il modulo specifico per “Denuncia di detenzione e cessione”, in relazione alla tipologia di arma da fuoco da acquistare;
  • a seguito della compilazione e della consegna della modulistica occorrente, la Questura, nel termine di 30 giorni, rilascia o meno, il porto d’armi.

La durata del porto d’armi

La validità del porto d’armi è differente a seconda della tipologia:

  • difesa personaleannuale;
  • uso sportivo5 anni;
  • uso venatorio6 anni.

Certificati specifici accessori al porto d’armi

Oltre al porto d’armi, per trattare e gestire le armi da fuoco, vengono in evidenza ulteriori certificati specifici:

  • Denuncia detenzione e cessione: certificato da presentare nelle ipotesi ove si viene in possesso di armi o cartucce, oppure si cedono;
  • Autorizzazione all’acquisto: certificato che permette l’acquisto di armi da fuoco e munizioni, e il loro trasporto fino al domicilio;
  • Licenza per collezione: consente la detenzione di armi corte e lunghe, bensì non il porto;
  • Carta Europea: certificato che estende la validità dei permessi ottenuti in Italia negli ulteriori Paesi dell’Unione Europea;
  • Vidimazione carta di riconoscimento: certificato valido per il trasporto dalle sezioni di tiro al luogo della detenzione, e viceversa).

Denuncia detenzione e cessione di armi e munizioni

Al fine di gestire e trattare le armi da fuoco non c’è bisogno solamente del porto d’armi, bensì anche di ulteriori certificati specifici, uno dei quali è la denuncia di detenzione e cessione, la quale deve essere presentata in alcune ipotesi:

  • quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
  • quando si cedono armi e cartucce a terze persone;
  • se varia il luogo di detenzione delle armi e delle cartucce;
  • ove si abbia ereditato un’arma.

La denuncia è distinta per armi e munizioni.

Per le armi, la denuncia deve avvenire presso:

  • la Questura o
  • il Commissariato di zona o
  • presso la stazione dei Carabinieri competente per il territorio.

Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l’autorizzazione. Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore, che permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.

La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:

  • per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
  • per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini. Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L’obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi

Numero di armi che è possibile detenere

E’ possibile detenere fino ad un massimo di: 

  • 3 armi comuni da sparo, 
  • 12 armi sportive,
  • un numero illimitato di fucili da caccia.

Oneri per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia

Per la detenzione in casa di ulteriori tipologie di armi, oltre quella di servizio, anche tali categorie di soggetti sono obbligate a possedere il porto d’armi, nonostante la procedura risulti leggermente differente da quella operativa per i civili. Infatti, è stato modificato il decreto del Ministro della Sanità titolato “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personali”, così statuendo che il personale in servizio attivo può dimostrare la propria idoneità psico-fisica, necessaria per prendere il porto d’armi, semplicemente presentando l’attestato di servizio presentato dall’Amministrazione di competenza, e senza essere obbligati al pagamento della certificazione medica.

La collezione di armi

Chi colleziona le armi deve possedere una licenza di collezione, peraltro di differenti tipologie:

  • armi comuni da sparo: permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe in un numero superiore rispetto a quello ordinariamente consentito (3 armi comuni da sparo e 12 classificate come sportive);
  • armi antiche, artistiche o rare: riguarda le armi antiche ad avancarica o quelle fabbricate prima del 1890. Con questa licenza è possibile detenere un numero di massimo 8 armi, senza alcun tipo di munizione.

Il modulo può essere presentato o a mano, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Al modulo, inoltre, è necessario allegare:

  • due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
  • la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
  • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
  • le generalità delle persone conviventi;
  • di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.

In luogo delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

La direttiva Ue 2017/853

La direttiva (Ue) 2017/853 ha previsto, in estrema sintesi:

  • l’introduzione di norme più rigorose per le armi da fuoco maggiormente pericolose, al fine di precluderne l’acquisizione, la detenzione e gli scambi, salve alcune deroghe, sopprimendo dalla circolazione strumenti di elevata pericolosità, come pure riducendo le potenzialità offensive di altri tipi che rimangono, al contrario, consentiti (nuovo articolo 4-bis della direttiva 477/1991);
  • l’introduzione di norme comuni dell’Unione Europea in materia di marcatura delle armi da fuoco e loro parti essenziali, a fini di loro migliore tracciamento in ambito intracomunitario (articolo 4, paragrafi 1-3);
  • la previsione della conservazione dei dati relativi ad armi e componenti essenziali nell’apposito archivio per 30 anni a seguito della loro distruzione (articolo 4, paragrafo 1, comma I);
  • l’istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, finalizzato alla trasmissione delle informazioni alle autorità nazionali (articolo 4, paragrafo 4, comma II);
  • l’adeguamento del divieto di compravendita di armi alle ipotesi di contratti a distanza (come, ad esempio, on line), ad eccezione degli operatori economici e dei soggetti comunque autorizzati (articolo 1, paragrafo 12);
  • la previsione di scambi di informazioni, tra Stati membri, con mezzi elettronici sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco o sulle autorizzazioni rifiutate in base all’affidabilità della persona interessata;
  • un regime più rigoroso sui requisiti psico-fisici dei detentori, mediante monitoraggi periodici non superiori a 5 anni;

Le modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2018

Il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 recante “Attuazione della direttiva UE 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2018, ed entrato in vigore il 14 settembre, ha integrato e modificato una serie di fonti di rango primario in materia delle armi. Quanto all’oggetto e all’ambito di applicazione (D.Lgs. n. 104/2018, articolo 1), tale decreto attua la direttiva UE 2017/853 ed integra la vigente disciplina interna sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile, già normata dalla direttiva Cee 1991/477 (nota come direttiva “armi”). Per espressa eccettuazione normativa, il decreto non si applica:

  • alla disciplina in materia di acquisizione e detenzione di armi appartenenti alle forze armate o di polizia,
  • alla disciplina relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 185/1990),
  • alla disciplina nazionale delle repliche di armi antiche ad avancarica (di modelli anteriori al 1890) a colpo singolo, che sono escluse, a monte, dal campo di applicazione della direttiva (Ue) 2017/853 (e, prima di essa, dalla direttiva Cee 1991/477, allegato 1), come confermato dalla relazione illustrativa. Per tale ambito, resta quindi fermo il disposto dell’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 110/1975 laddove esclude le repliche di armi antiche dal novero delle armi comuni da sparo e, quindi, dalla relativa disciplina, anche penalistica.

Tra le regole disciplinanti il rilascio del porto d’armi e la detenzione di armi, che hanno subito modificazioni ad opera del D.Lgs. n. 104/2018, vanno annoverate:

  • la durata per il porto d’arma lunga è stata ridotta da 6 a 5 anni. 
  • nella licenza deve essere indicato il numero massimo di munizioni acquistabili;
  • la denuncia di detenzione armi può essere inoltrata anche in via telematica, purché se ne dia informazione alla Questura o alla Stazione dei Carabinieri;
  • la denuncia deve essere effettuata pure per i caricatori di capacità superiore a 10 (armi lunghe) e 20 (armi corte) colpi;
  • le armi camuffate vanno intese al pari delle armi da guerra;
  • per l’impiego sportivo viene innalzato il limite di armi detenibili, da 6 a 12;
  • i collezionisti possono sparare al massimo 62 colpi per la prova di funzionamento, da effettuare con cadenza non inferiore ai 6 mesi, purché entro le 24 ore dall’acquisto delle apposite munizioni;
  • viene aggiornato il divieto, penalmente sanzionato, di compravendita per corrispondenza delle armi comuni da sparo alle innovazioni tecnologiche, mediante il riferimento all’acquisto “a distanza” contemplato dall’articolo 45, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 206/2005, fatte salve le ipotesi in cui l’operatore economico sia stato debitamente autorizzato (articolo 17 della legge 110/1975);
  • la categoria di tiratori sportivi è estesa a chi fa parte delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, e a coloro che appartengono ad associazioni dilettantistiche affiliate con il Coni. 

Modalità di rilascio del certificato per l’idoneità psico-fisica

Il certificato di idoneità fisica e psichica risulta necessario, ai fini dell’ottenimento del porto d’armi, ma è la stessa normativa a sancire una differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione alla detenzione di armi rispetto a quello necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi. Pertanto: 

  • i detentori di armi possono adempiere l’obbligo di presentazione del certificato medico ogni cinque anni, esibendo un certificato dal quale risulti che l’individuo non sia affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. Competente al rilascio del certificato in questione è la ASL territoriale competente, ovvero un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Consegue che, il certificato medico, al pari di quanto avviene per la patente di guida, potrà essere rilasciato finanche da medici in quiescenza ovvero in congedo, in considerazione della circostanza che nel decreto del 2018 non vengono specificati requisiti particolari sullo stato di servizio. In tale caso, quindi, il certificato risulta necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la detenzione di armi, ed è pertanto sufficiente presentare un certificato medico, con cadenza quinquennale, tramite il quale si accerta di non essere affetti da “malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
  • diversamente, per il rilascio del porto d’armi, il certificato di idoneità psichica e fisica può essere rilasciato, in modo esclusivo, da medici specialisti in medicina legale, distretti sanitari delle aziende sanitarie locali, ovvero dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o dai singoli medici della Polizia di Stato, dai vigili del fuoco o da medici militari, purché siano in servizio permanente ed effettivamente in servizio. In altre parole, per il rilascio del porto d’armi occorre il Certificato di idoneità psico-fisica che potrà essere rilasciato esclusivamente da: 
  • uffici medico-legali; 
  • Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato; 
  • singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o da medici militari, purché siano in servizio permanente e in attività di servizio.

Carta europea d’arma da fuoco

La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea, e quindi la possibilità di portare e trasportare, all’interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla stessa carta sia per uso sportivo che per uso venatorio. La Carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. La sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce, e in ogni caso non può mai superare i cinque anni. I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza ulteriore licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi), a condizione che risultino in possesso delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività. La richiesta deve essere redatta compilando un apposito modulo, deve essere indirizzata al Questore, e va presentata:

  • al Commissariato di zona, se presente, 
  • oppure in Questura
  • o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

  • n. 02 contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla carta;
  • la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all’avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti;
  • i dati identificativi dell’arma, ovvero delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ciascuna, la tipologia, il marchio, il modello, il calibro e la matricola;
  • la ricevuta di versamento di Euro 0,83 per il costo della carta (che è di Euro 2,06 per la versione bilingue), richiedendo all’Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
  • n. 02 foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.

Fonte: altalex.com