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Riforma della giustizia, Grasso: “Confini dei poteri più fragili”
Nel video che sta circolando su YouTube, oggetto di polemiche, lo storico e ormai idolo dei social (e dei giovani) Alessandro Barbero richiama l’attenzione su alcuni possibili effetti della riforma della giustizia sull’autonomia del Consiglio superiore della magistratura. Per inquadrare la questione sul piano strettamente tecnico e costituzionale, Affaritaliani ha raccolto il parere di Nicola Grasso, professore associato di Diritto costituzionale nell’Università del Salento, avvocato costituzionalista ed assessore alla Legalità nella Giunta di Bari.
Professor Grasso, quali sono i principali profili che la riforma introduce sull’assetto del CSM?
“Uno degli aspetti più rilevanti riguarda lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la previsione del sorteggio dei componenti togati. Si tratta di una soluzione innovativa, che interviene su un organo di rilievo costituzionale al quale la Carta assegna funzioni dirette e centrali nel governo autonomo della magistratura.
Il ricorso al sorteggio segna un cambiamento rispetto al principio di rappresentatività, che caratterizza la composizione degli organi costituzionali e di garanzia. In questo caso, la legittimazione non deriverebbe più dall’elezione, ma da un meccanismo di selezione casuale, con effetti che meritano una valutazione attenta sul piano dell’equilibrio istituzionale”.
Quali effetti potrebbe avere lo sdoppiamento del CSM e il sorteggio dei togati sull’equilibrio tra i poteri dello Stato?
“Una delle questioni che si pongono riguarda la possibile ridefinizione del ruolo della magistratura requirente. La Costituzione configura il pubblico ministero come magistrato, soggetto soltanto alla legge e titolare delle stesse garanzie di indipendenza previste per i giudici.
Una separazione netta delle carriere, soprattutto se priva di meccanismi di comunicazione o mobilità funzionale, potrebbe incidere sulla percezione e sull’esercizio concreto di questo ruolo, orientandolo in modo più marcato verso la funzione accusatoria, rispetto alla più ampia tutela del diritto oggettivo, che comprende anche la possibilità di richiedere l’archiviazione”.
In che modo questo assetto potrebbe riflettersi sul principio di separazione dei poteri?
“Nel medio-lungo periodo, una simile configurazione potrebbe sollevare interrogativi in merito al rapporto tra pubblico ministero e potere esecutivo. Il rischio teorico è che una forte specializzazione funzionale del PM renda più fragile il confine tra funzione giurisdizionale e altre sfere del potere pubblico.
Va ricordato che l’assetto costituzionale vigente nasce da un contesto storico segnato dall’esperienza della dittatura e dalla volontà dell’Assemblea costituente di costruire un sistema di pesi e contrappesi idoneo a evitare concentrazioni di potere. Questo equilibrio ha caratterizzato l’ordinamento repubblicano per diversi decenni”.
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