Rinnovo Patente? Facile ed Economico

image

Presunzione di innocenza tradita: quando il processo mediatico anticipa la condanna

L’attenzione giurisdizionale e popolare richiamata dai casi giudiziari, recenti e meno recenti, che sono di interesse dell’intervento della Magistratura e dell’attenzione del giornalismo tradizionale e dei sistemi mediatici, propone una riflessione sul principio della presunzione di innocenza.

Il sistema costituzionale all’art. 27 prevede che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; più esplicitamente l’art. 6 della Convenzione Europea del Diritti dell’Uomo, dispone che la persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia legalmente accertata; del pari l’art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea aggiunge che ogni imputato è considerato innocente fino a quando le sua colpevolezza non sia legalmente provata; sul piano internazionale l’art. 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici conferma che ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

La presunzione di innocenza, oltre che costituire una regola di giudizio che deve essere applicata dalla Magistratura sin dalla fase delle indagini preliminari, che è tenuta con l’atto rappresentativo della dialettica processuale nel dibattimento a fornire la prova della colpevolezza dell’imputato sottoposto a processo, con esclusione di qualsiasi opinione preconcetta, al pari del ragionevole dubbio come metodo di giudizio, applicazione diretta del dettato costituzionale, è un principio etico universale e culturale più ampio dei rapporti tra accusa, difesa e giudice soggetti del processo da adottare da qualsiasi società e da qualsiasi persona, implicando il dovere, sul piano personale e sul piano sociale, di evitare al cittadino indagato o imputato, danni permanenti alla vita e alla sua reputazione pubblica e privata.

La presunzione di innocenza coerentemente ai diritti della difesa, garantisce protezione da accuse infondate o da indizi inconsistenti, disomogenei e imprecisi, ed è rafforzata e tutelata, anche normativamente, da attacchi mediatici, anche fuori dalle aule di giustizia.

La tecnologia informatica, telematica e algoritmica, attraverso i social network e i talk show, che si relazionano direttamente con il popolo degli ascoltatori, che si ergono a commentatori, dominati da ansia di verità e di sicurezza, deve essere rispettosa di tali principi, in caso contrario viola i valori costituzionali emettendo verdetti immotivati e predicibili, danneggiando il “giusto processo” e compiendo un rovesciamento della presunzione di innocenza, con compromissione anche della indipendenza e autonomia della Magistratura, depositaria del jus dicere, condizionandola negativamente nella sua autorevolezza, nella sua terzietà e nella sua imparzialità.

Nei rapporti tra il sistema giudiziario e i media, se da un lato la Magistratura non deve presentare l’indagato o l’imputato come colpevole, salvo il diritto del cittadino a essere informato, nel rispetto della vita privata che compete a ogni individuo, dal canto suo la comunicazione mediatica sulla pubblica opinione incide sulla ricostruzione esterna dei fatti e sulla coerenza della costruzione logica e giuridica, antecedentemente al confronto dialettico nel processo, dando luogo al “populismo penale”, privando, con le distorsioni ipertrofiche etiche e giuridiche, i soggetti del processo delle proprie prerogative e determinando una “giustizia senza processo”, adottato con il “rito mediatico”, compiendo un atto di ingiustizia, con caduta non solo della presunzione di innocenza ma della credibilità e della fiducia nella Magistratura.

Nel quadro dei principi generali alla informazione e nel rispetto del giusto processo, nelle garanzie difensive e della presunzione di innocenza, sono compresi non solo gli indagati e i suoi familiari, ma anche i testimoni, le vittime e i loro familiari, e la chiarezza nella distinzione tra l’organo accusatorio e la funzione giudiziaria.

Rinnovo Patente? Facile ed Economico

Questo articolo è stato pubblicato in origine su questo sito internet