Rinnovo Patente all'Isola d'Elba? Facile ed Economico

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                Il Comune di Marciana Marina informa che nella seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data odierna, venerdì 29 maggio, è stata approvata all’unanimità la mozione sulla Zona Economica Speciale delle Isole Minori.

PREMESSO CHE:

– I territori delle isole minori rappresentano un contesto strategico ma soffrono storicamente di una condizione di marginalità economica determinata dall’insularità;
– Tale condizione genera un divario strutturale rispetto ai territori continentali, incidendo negativamente su competitività, attrattività degli investimenti e qualità della vita dei cittadini;
– I Comuni insulari, in quanto realtà territoriale periferica e a forte vocazione ambientale e turistica, sono particolarmente esposti agli effetti della stagionalità economica e alla fragilità del mercato del lavoro;
– Negli ultimi anni si è registrato un progressivo indebolimento del tessuto produttivo locale, una riduzione della popolazione giovane e una crescente difficoltà nel garantire occupazione stabile e qualificata;
– È interesse primario delle comunità locali promuovere politiche di sviluppo che garantiscano pari opportunità rispetto ad altri territori nazionali ed europei;

CONSIDERATO CHE:

a) Il dossier “Sviluppo industriale e rilancio economico dell’Isola d’Elba e delle isole minori toscane” (SC/MM/02.III.2026) redatto da Confindustria Toscana Centro e Costa (Firenze Livorno Massa Carrara) evidenzia come il territorio elbano presenti criticità strutturali rilevanti, tra cui:

– elevati costi logistici e di trasporto;
– forte dipendenza dal turismo stagionale;
– ridotta presenza industriale (circa 4% delle attività);
– difficoltà occupazionali, soprattutto giovanili;

b) Il medesimo documento sottolinea la necessità di strumenti straordinari e mirati di politica industriale, tra cui:

– l’estensione attuativa delle Zone Economiche Speciali (ZES) alle isole minori, con particolare riferimento alle isole del Lazio, della Liguria e Toscana, in modo tale che, tutti i Comuni insulari interessati possano beneficiare delle condizioni di favore previste in relazione agli investimenti, allo sviluppo d’impresa e alle correlate misure di semplificazione amministrativa previste nella legge 20 giugno 2017 n.91;

– Revisione della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2021–2027, al fine di includere i territori insulari tra le aree assistite ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, requisito essenziale e non derogabile per la piena fruizione del credito d’imposta e delle ulteriori agevolazioni collegate agli investimenti nelle aree ZES.

c) L’assenza di adeguati strumenti di sostegno rischia di aggravare lo spopolamento, la perdita di competenze e il declino economico del territorio;

RILEVATO CHE:

– Le isole presentano condizioni socioeconomiche analoghe a quelle delle aree svantaggiate senza tuttavia beneficiare degli stessi strumenti compensativi;
– La mancata inclusione nelle aree agevolate limita fortemente le possibilità di sviluppo e attrazione degli investimenti;
– L’istituzione di una ZES unica rappresenta una scelta politica strategica per garantire equità territoriale, sviluppo sostenibile e coesione sociale;

RITENUTO CHE:

– Il riconoscimento di strumenti straordinari come la ZES non costituisce un privilegio, ma una misura necessaria per riequilibrare condizioni strutturalmente svantaggiate;
– È necessario un impegno istituzionale forte e condiviso per dare voce alle istanze delle comunità insulari;

RICHIAMATI:

– l’art. 119 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 2/2022, che impone allo Stato di rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità;
– gli artt. 2 e 3 della Costituzione, che sanciscono i principi di solidarietà ed eguaglianza sostanziale;
– l’art. 174 TFUE sulla coesione territoriale e il sostegno alle regioni insulari;
– l’art. 349 TFUE sulla coesione territoriale e il sostegno alle regioni insulari;
– l’art. 107 TFUE sugli aiuti di Stato;
– il D.L. 91/2017 e il D.L. 124/2023 sulle ZES;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento consiliare;

Con votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: voti favorevoli n.____, voti contrari n.____ (_____), astenuti n. _____ (______),

DELIBERA per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta comunale:

a) A promuovere con forza, in tutte le sedi istituzionali, l’attuazione in tutte le isole aderenti all’ANCIM della legge 20 giugno 2017 n.91 che ha inserito anche le isole minori di Lazio, Toscana e Liguria tra le aree ZES deliberate per le aree del Sud. Il Decreto Legge afferma all’art. 1 “la misura è altresì estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord”. Le isole di Ponza e Ventotene sarebbero già incluse perché la legge è stata estesa anche alle Regioni Marche, Umbria e Lazio, ma anche nei loro confronti non si è data attuazione alle norme di favore previste nel suddetto provvedimento legislativo. Considerato che anche le isole minori delle Regioni Campania, Sardegna, Sicilia e Puglia non hanno beneficiato di nessun provvedimento di aiuto per il superamento delle loro fragilità derivanti dall’insularità;

b) a sostenere ogni iniziativa normativa volta al riconoscimento della condizione di svantaggio insulare;

c) di chiedere che venga redatto un elenco unico delle aree ZES dei 35 Comuni insulari in modo da fare chiarezza attuativa;

d) di chiedere che all’interno dei fondi dedicati all’attuazione del suddetto provvedimento, una quota percentuale di finanziamenti sia destinata ad iniziative di sviluppo economico dei 35 Comuni insulari già individuati come ZES;

e) A sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni sul tema dello sviluppo e della coesione territoriale;

f) A trasmettere la presente mozione agli organi competenti.

2) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune ai sensi dell’articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

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