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Dal 2 agosto l’Unione europea è entrata nella fase più concreta dell’AI Act, il regolamento che disciplina lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale nel territorio comunitario. L’Ufficio per l’IA della Commissione europea, insieme alle autorità nazionali competenti, ha avviato l’attività di vigilanza sulle nuove disposizioni in materia di trasparenza, contenute nell’articolo 50 del regolamento. Il principio alla base delle nuove norme è semplice da spiegare, anche se complesso da applicare su larga scala: chiunque usi un chatbot o un altro sistema conversazionale ha ora il diritto di sapere chiaramente che sta interagendo con un’intelligenza artificiale e non con una persona in carne e ossa. Lo stesso vale per i contenuti generati o modificati dall’AI: testi, immagini, audio e video creati artificialmente, compresi i deepfake, dovranno essere etichettati e dotati di marcatori leggibili automaticamente, in modo da poterne verificare facilmente l’origine.
Nuovi obblighi anche per chi sviluppa i modelli
Le regole non riguardano solo chi utilizza l’AI nei rapporti con il pubblico, ma anche chi la costruisce. Da agosto sono infatti operativi gli obblighi per i fornitori dei cosiddetti modelli GPAI, cioè di intelligenza artificiale per finalità generali. I sistemi più avanzati, considerati a rischio sistemico, dovranno adottare misure aggiuntive per prevenire danni su larga scala, dalla cybersicurezza alla tutela dei diritti fondamentali fino alla sicurezza pubblica. Tutti i fornitori, inoltre, dovranno documentare le informazioni sui propri modelli, dotarsi di una politica sul diritto d’autore e pubblicare un riepilogo sufficientemente dettagliato dei contenuti utilizzati per l’addestramento. Per facilitare l’adeguamento, la Commissione europea ha pubblicato un primo elenco di oltre 180 organizzazioni che hanno già aderito al Codice di condotta volontario sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI.
Chi viola gli obblighi dell’articolo 50 rischia sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale annuo se superiore, con limiti ridotti per le piccole e medie imprese; le istituzioni Ue, invece, sono soggette a multe fino a 750mila euro. Non tutto entra in vigore subito, però. Con il “Digital Omnibus on AI“, approvato dal Consiglio Ue a fine giugno per semplificare l’applicazione del regolamento, alcune scadenze sono state posticipate: l’obbligo tecnico di marcatura (watermarking) dei contenuti sintetici slitta al 2 dicembre 2026, mentre per i sistemi ad alto rischio i termini sono stati spostati rispettivamente al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028, a seconda della categoria. Lo stesso pacchetto introduce comunque, a partire dal 2 dicembre 2026, due nuovi divieti assoluti: la creazione non consensuale di deepfake sessuali e la generazione di materiale pedopornografico tramite sistemi di intelligenza artificiale.
Per imprese e professionisti che utilizzano sistemi di AI nei rapporti con clienti, utenti o lavoratori, il passaggio di agosto rende necessaria una ricognizione di tutti gli strumenti impiegati: capire se si opera come fornitori, come utilizzatori o in entrambi i ruoli, verificare che le informazioni fornite agli utenti siano coerenti con i nuovi requisiti e, per chi genera contenuti sintetici, valutare le soluzioni tecniche di marcatura più adatte. Un lavoro di adeguamento che il percorso normativo dell’AI Act proseguirà comunque anche nei prossimi due anni, fino al 2028.
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