Detenzione e Porto di Armi

detenzione e porto d'armi
detenzione e porto d’armi

La detenzione delle armi presso la propria abitazione è regolata dal
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)

 

La detenzione e porto d’armi sono regolate dalla norma sopra citata.

Chiunque detiene(1) armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità(2), quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258. (art. 697 Codice Penale)

I possessori di licenza di porto d’armi o di nulla osta cosa possono comprare o possedere?

Chi entra in possesso di armi da privati o per eredità deve essere titolare di licenza? In questo delicato settore le informazioni non sono mai troppe visto i numerosi quesiti che i cittadini ci rivolgono. Per questo gli esperti della polizia cercano di rendere la materia sulle armi più chiara.

Innanzitutto prima di detenere un’arma dobbiamo comprarla e per fare ciò la legge ci impone il possesso di una autorizzazione di polizia: Licenza di porto d’armi o Nulla osta. Serve anche a chi la riceve in eredità o da un privato.

Una volta acquisita l’arma o le munizioni, queste devono essere immediatamente denunciate in questura, in commissariato, o in mancanza, alla stazione dei carabinieri.

Pertanto è opportuno chiarire che il porto d’armi e il nulla osta permettono l’acquisto, il trasporto e la detenzione dell’arma e delle munizioni mentre la denuncia è una comunicazione obbligatoria per informare l’Autorità di pubblica sicurezza dove le armi e munizioni verranno custodite.

La detenzione e porto d’armi

cosa si può detenere?

Il possessore di licenza di porto d’armi o di nulla osta, può comprare e detenere:

  • 3 armi comuni da sparo;
  • 6 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
  • Un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell’art. 13 della legge 157 del 1992.
  • 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari – può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982);
  • 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS);
  • 5 chili di polveri da caricamento.

Per sapere se un’arma è “comune da sparo”, sportiva o da caccia si può consultare il nostro sito. Navigando dalla voce armi – consulta catalogo, troverete una maschera all’interno della quale, inserendo il numero di catalogo impresso sull’arma (almeno quelle fabbricate dopo il 1975), si ottiene la scheda tecnica con la classificazione.

Il trasporto e il porto dell’arma

Per trasporto si deve intendere lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all’uso (es. l’arma chiusa nel portabagagli); solo i titolari delle licenze di porto d’armi per difesa personale possono, invece, portare l’arma per farne uso.

I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia (ovviamente, in questo caso, il porto è limitato alle sole armi da caccia e alle discipline ad essa collegate).

Il titolare di un nulla osta è autorizzato a trasportare l’arma solo dal luogo di acquisto a quello di detenzione, mentre chi ha un qualsiasi porto d’armi può trasportare fino ad un massimo di 6 armi contemporaneamente senza vincoli di orario o di percorso.

Se voglio detenere più armi di quelle previste

Con la licenza di collezione, rilasciata dal questore, si possono superare i limiti di detenzione sopra indicati.

Se voglio detenere più munizioni di quelle previste

Anche per avere una quantità superiore di munizioni, rispetto ai limiti fissati (art. 97 del Regolamento del TULPS), occorre una speciale licenza di deposito che viene rilasciata dal prefetto. Tale autorizzazione si ottiene solo in presenza di particolari motivazioni legate alle attività sportive o professionali del richiedente.

Se voglio avere armi proprie diverse da quelle da sparo

Il porto d’armi o il nulla osta occorrono anche per acquistare armi proprie diverse da quelle da sparo, quali, ad esempio, spade, pugnali, sciabole, stiletti, sfollagente, mazze ferrate, bastoni animati, storditori elettrici, tirapugni, ecc. … .

Per questo genere di armi la legge impone l’obbligo della denuncia e non prevede limiti nella quantità e, di conseguenza, non necessita dell’ulteriore licenza di collezione.

Se voglio avere armi ad aria compressa

Non occorre alcun titolo per acquistare e detenere le armi a modesta capacità offensiva e non sono soggette a denuncia di possesso e a limiti di quantità.

Sono quelle ad aria o gas compresso con potenza inferiore ai 7,5 joule e quelle repliche di armi ad avancarica a colpo singolo. Per acquistarle in un’armeria basta dimostrare la maggiore età. Non rientrano tra queste le armi ad aria o gas compresso in grado di sparare a raffica.

La normativa in materia (D.M. 362 del 2001), vieta, invece, espressamente, le armi ad aria o gas compresso il cui proiettile possa contenere altre sostanze come quelle, ad esempio, in grado di sparare sfere di plastica contenenti liquidi macchianti destinate ai giochi di guerra (splash contact), indipendentemente dalla potenza.

Ciò significa che, nel nostro Paese, tale genere di armi sono sempre da considerarsi come armi comuni da sparo e, come tali, soggette all’obbligo di iscrizione nel Catalogo nazionale delle Armi comuni da sparo. Il loro acquisto e trasporto, qualora in regola con i requisiti previsti dall’art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sarebbe, quindi, riservato ai soli possessori di licenza di porto d’armi. Ad oggi, tuttavia, nessuna arma di questo genere risulta catalogata in Italia.

Fonte: https://www.poliziadistato.it/articolo/armi–le-regole-per-essere-in-regola

Come fare la Visita Medica per ottenere il certificato per la detenzione di Armi?

Il medico accerterà l’idoneità e rilascerà apposita certificazione.

PRENOTA CHIAMANDO LO 0586.1836293 o 389.5778214