Rinnovo Patente? Facile ed Economico

L’intervento di Paolo Angelini, direttore generale della Banca d’Italia durante l’assemblea annuale dell’Associazione Italiana delle Banche Estere

Il mercato, il quadro regolamentare e la vigilanza sono in evoluzione, sia a livello  europeo sia globale. Il rapidissimo progresso tecnologico, l’aumento dei rischi  operativi, cyber e geopolitici in mercati fortemente integrati sono destinati a  incidere profondamente sull’organizzazione e sulle performance degli intermediari. In Europa, dopo l’approvazione di DORA e di MiCAR e il recepimento della CRD  VI, è in atto uno sforzo di semplificazione della normativa e della supervisione  per conciliare le esigenze degli intermediari, da un lato, e la stabilità finanziaria  dall’altro. Il Consiglio direttivo della BCE e il Meccanismo di Vigilanza Unico hanno  recentemente pubblicato importanti documenti in materia. Negli Stati Uniti la  revisione della regolamentazione e degli approcci di vigilanza che va sotto il nome  di “modernizzazione” mira sicuramente a semplificare ma anche, secondo alcuni  autorevoli osservatori, a deregolamentare. Questi fattori di cambiamento inducono a interrogarsi sul posizionamento relativo  dell’industria finanziaria europea e di quella statunitense. In quanto segue richiamerò  alcuni tratti salienti della presenza delle banche statunitensi in Europa e di quelle  europee negli Stati Uniti, e porrò a confronto alcuni aspetti dei due sistemi regolamentari e di vigilanza.  

Banche USA ed europee: presenza nei rispettivi mercati e modelli di attività 

La presenza delle principali banche statunitensi nella UE costituisce da tempo un  elemento strutturale del sistema finanziario europeo. Nei paesi che aderiscono  al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) sono insediati 22 gruppi bancari, di cui  8 classificati come G-SIB, principalmente per mezzo di filiazioni (enti di diritto  europeo, che dispongono di una licenza autonoma rispetto alla casa madre. Negli Stati Uniti operano 25 gruppi bancari europei, di cui 6 classificati come  G-SIB, prevalentemente per mezzo di filiali. 

Le banche degli Stati Uniti in Europa hanno dunque privilegiato la forma operativa della  filiazione, mentre quelle europee negli Stati Uniti hanno fatto ampio ricorso al modello  della filiale, mantenendo una forte integrazione con le case madri. Per le prime tale  scelta riflette strategie aziendali e vicende differenziate, quali ad esempio acquisizioni  societarie e la Brexit, ma anche la possibilità, di beneficiare, attraverso il modello della  filiazione, del passaporto europeo. Per le banche europee operanti negli Stati Uniti la  scelta del modello della filiale può essere dovuta all’attività prevalente; sembra avervi  contribuito l’introduzione nel 2016 del regime delle Intermediate Holding Companies  (IHC), che richiede alle grandi banche estere di concentrare in una holding le proprie  attività statunitensi non svolte tramite filiale. 

In generale, i due mercati risultano molto importanti per i rispettivi sistemi bancari: per le  G-SIB statunitensi i mercati dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa del nord (EMEA),  in cui l’Europa ha il peso principale, rappresentano il 14 per cento dei ricavi totali dei  rispettivi gruppi; per le G-SIB europee, il mercato degli Stati Uniti genera il 12 per cento  dei ricavi.  

Le banche degli Stati Uniti ed europee presidiano oltreoceano segmenti di mercato  simili, in particolare quello del Corporate e dell’Investment banking e quello definito  come “Global Markets”. Si rivolgono quindi prevalentemente a grandi imprese, istituzioni  finanziarie, investitori professionali e clientela istituzionale. Qualche operatore europeo  offre anche servizi al dettaglio negli Stati Uniti, segmento che al momento non pare  strategico in Europa per le banche americane. In entrambi i casi, le banche operanti  all’estero sono tipicamente di grandi dimensioni.  

Concentrando l’attenzione sui primi dieci operatori attivi nelle due giurisdizioni e sul  mercato dell’Investment banking, emerge che i mercati domestici sono piuttosto  concentrati: in tutti e tre i principali comparti dell’Investment banking la quota di mercato  delle prime dieci banche domestiche è attorno al 50-60 per cento. Tuttavia, le  banche statunitensi si aggiudicano una quota di mercato significativa anche nella UE. Sebbene i gruppi bancari della UE forniscano un importante supporto alla propria clientela  con attività internazionali, solo uno di essi figura tra i primi dieci operatori nel mercato  USA degli strumenti di debito, mentre negli altri segmenti tra gli operatori principali  non ne compare alcuno. Questa predominanza delle banche statunitensi origina da  vantaggi competitivi rivenienti dalle economie di scala e da competenze specialistiche di  eccellenza acquisite nel mercato domestico. 

Banche statunitensi ed europee, dal quadro normativo alle cripto attività: similitudini e differenze

Un confronto tra la regolamentazione bancaria UE e USA  

Le regole bancarie in Europa e negli Stati Uniti, elaborate a partire dagli standard  internazionali e dai Principi fissati dal Comitato di Basilea, condividono molte caratteristiche:  l’approccio basato sul rischio, la proporzionalità dei requisiti e dell’azione di vigilanza in  funzione dei rischi e della complessità degli intermediari. Sussistono tuttavia differenze  di rilievo su vari aspetti. In quanto segue ne esamino alcuni di particolare importanza.  

Resilienza operativa digitale 

Il regolamento DORA dell’Unione europea sviluppa i Principi in materia di rischio ICT  del Comitato di Basilea all’interno di un quadro normativo dettagliato e giuridicamente  vincolante, estendendoli anche a entità finanziarie diverse dalle banche. Negli Stati Uniti  la gestione del rischio ICT è invece affrontata prevalentemente tramite linee guida non  vincolanti, sebbene con indicazioni spesso analoghe a quelle previste da DORA.  

In pratica, le differenze più significative in questo ambito riguardano due aspetti. In primo  luogo, in Europa la sorveglianza dei fornitori tecnologici critici è esercitata direttamente  da EBA, ESMA e EIOPA, coadiuvate dalle autorità nazionali (le quali mantengono poteri  diretti sui fornitori non critici), mentre negli Stati Uniti non esiste un analogo presidio  federale. In secondo luogo, l’Europa attribuisce un ruolo centrale ai test di resilienza,  mentre negli Stati Uniti la gestione di questi esercizi è tipicamente lasciata alla  discrezionalità dei singoli intermediari. 

L’evoluzione recente dei rischi connessi con i modelli di intelligenza artificiale (IA) di frontiera  conferma che il regolamento DORA, pur non essendo stato concepito specificamente per  far fronte alle minacce dell’IA, è nel complesso adeguato a fronteggiarle. L’approccio  regolamentare europeo, spesso criticato per la sua prescrittività, ha dunque prodotto in  questo caso un buon risultato. 

Cripto-attività 

Il crescente interesse per le cripto-attività e la loro graduale penetrazione nei sistemi finanziari  tradizionali hanno indotto il Comitato di Basilea a creare un nuovo standard per il trattamento  prudenziale delle esposizioni bancarie in cripto-attività8. Entrato in vigore il 1° gennaio 2026,  esso è peraltro già in fase di revisione. Quanto alla sua attuazione, mentre l’Europa già  dispone di un regime transitorio volto ad attuare in modo semplificato la maggior parte  degli elementi dello standard, gli Stati Uniti non si sono adeguati e non prevedono pertanto  un trattamento prudenziale specifico per le cripto-attività detenute nei bilanci bancari. 

Altre iniziative regolamentari, indipendenti dal Comitato di Basilea, hanno introdotto  una specifica disciplina di settore per le cripto-attività e gli operatori a esse collegati.  In Europa il Regolamento MiCA ha introdotto un quadro normativo applicabile sia agli  emittenti sia ai prestatori di servizi in cripto-attività, mentre negli Stati Uniti il GENIUS  Act si è limitato a definire un regime per gli emittenti di stablecoin.  

Per la parte in comune, quella relativa alle stablecoins, i due impianti regolamentari  condividono l’obiettivo di favorire uno sviluppo ordinato del mercato e assicurare la tutela  dei consumatori e la stabilità finanziaria. Tuttavia, vi sono alcune divergenze significative:  MiCA impone limiti stringenti (divieto di interessi e divieto di applicare commissioni in  sede di rimborso), mentre il GENIUS Act circoscrive il divieto di corrispondere interessi ai  soli emittenti (e non anche ai prestatori di servizi) e consente l’applicazione di commissioni,  il che potrebbe porre il mercato delle stablecoins in concorrenza con la raccolta bancaria  tradizionale.

Politiche climatiche 

In materia di rischi climatici il Comitato di Basilea ha adottato dei Principi;  ha inoltre pubblicato chiarimenti sotto forma di domande frequenti (FAQ) riguardo  alle modalità con cui essi possono essere considerati nell’ambito del Primo Pilastro, e  pubblicato schemi per l’informativa di terzo pilastro, che le banche possono adottare  su base volontaria. Le Autorità europee partecipanti al Comitato hanno convintamente  sostenuto l’importanza di questo lavoro. 

In seguito al rafforzamento del ruolo delle autorità di vigilanza su questi temi attuato dal  legislatore europeo, l’EBA e il MVU hanno progressivamente integrato i rischi climatici  nei processi SREP e negli esercizi di stress test.  Le autorità statunitensi hanno invece da tempo adottato un approccio più cauto su  questa materia. Con l’insediamento della nuova amministrazione la cautela è divenuta  aperta contrarietà, con effetti che si sono estesi a livello internazionale. Anche la UE  ha rivisto alcune direttive chiave in questo campo, con l’obiettivo di ridurre gli oneri  amministrativi per le imprese legati alla sostenibilità e di perseguire un bilanciamento tra  transizione ecologica e competitività. Alla luce di tali semplificazioni anche la Vigilanza  bancaria sta progressivamente adottando un approccio più graduale e proporzionale.

Recepimento degli standard internazionali di Basilea 

L’Unione europea applica da anni gli standard di Basilea a tutte le banche, affiancandoli  a meccanismi di proporzionalità che tengono conto della dimensione e della complessità  degli intermediari. Negli Stati Uniti invece – è questa una differenza chiave – gli standard  non sono applicati alle banche al di sotto di una certa dimensione. In particolare, la  proposta attualmente in consultazione li applicherebbe alle sole G-SIB e a quelle con  attivi totali superiori a 700 miliardi di dollari. Per le altre l’applicazione sarebbe invece  volontaria. Ciò vuol dire che queste banche non sarebbero tenute, ad esempio, al rispetto  dei requisiti di liquidità (LCR e NSFR). 

Questa scelta non è incoerente con gli standard di Basilea, in quanto questi ultimi non  contengono una definizione precisa di banca grande e attiva a livello internazionale. Essa  sembra tuttavia in contrasto con alcune lezioni emerse dalla crisi delle banche regionali  statunitensi del 2023, in seguito alla quale le autorità avevano manifestato l’intenzione  di estendere le regole di Basilea anche agli intermediari di medie dimensioni. Tale  proposta è stata abbandonata dall’amministrazione attuale, anche a causa delle critiche  dell’industria.  

Il confronto delle discipline riferite ai singoli rischi è alquanto complesso. Per quanto  riguarda quello di credito la normativa europea ha di recente recepito il cosiddetto output floor, che limita il potenziale risparmio di capitale derivante dall’utilizzo dei  modelli avanzati di stima del rischio. Tuttavia, l’impatto della sua introduzione è stato  mitigato prevedendo un lungo periodo transitorio (fino al 2033) e agendo su alcuni  parametri di rischio. Su questo aspetto le regole statunitensi sono invece già da tempo  più conservative, in quanto non prevedono l’utilizzo dei modelli interni per il rischio di  credito. Quanto al metodo standardizzato, le due regolamentazioni differiscono sia nell’uso delle  discrezionalità previste da Basilea, sia nelle deviazioni introdotte per tener conto delle  specificità nazionali. Per quanto riguarda il rischio operativo, l’attuale proposta americana di recepimento  di Basilea III devia in misura significativa dagli standard internazionali. Ciò comporta  requisiti inferiori a quelli richiesti dalle regole europee, che invece si discostano dagli  standard solamente in misura marginale.  

Quanto al rischio di mercato, la regolamentazione statunitense proposta in consultazione  recepisce formalmente il nuovo standard di Basilea III, ma introduce numerose modifiche  volte ad attenuarne la severità e aumentarne la flessibilità, in particolare con riferimento  alla disciplina dei modelli interni. Il legislatore europeo ha rinviato più volte la completa  applicazione di queste regole. Più recentemente sono state proposte alcune revisioni  temporanee e mirate per mitigare gli impatti complessivi e preservare la parità competitiva  con gli Stati Uniti. L’entrata in vigore delle nuove regole è prevista dal prossimo anno. 

Nel complesso, non è immediato stabilire quale delle due regolamentazioni sia più  restrittiva in termini di requisiti di capitale. Le regole statunitensi attualmente in  consultazione appaiono tuttavia nettamente meno restrittive rispetto sia agli standard di  Basilea sia a quelle della prima consultazione, effettuata nel 2023. Sulla base delle stime  formulate dalle stesse autorità federali, l’attuale proposta comporterebbe un aumento  dei requisiti di capitale Tier 1 per le banche sistemiche e di maggiori dimensioni pari  all’1,6 per cento. Analoghe valutazioni relative alla proposta del 2023 prevedevano un  aumento del Tier 1 del 9 per cento. Le ultime stime disponibili per le banche europee  indicavano che l’adozione di Basilea III attuata mediante il pacchetto CRD6-CRR3 avrebbe  determinato un aumento medio dei requisiti di capitale pari all’8 per cento. Si tratta  comunque di stime da valutare con cautela per diversi motivi. In primo luogo, si basano  su ipotesi che non contemplano modifiche nei bilanci delle banche. In secondo luogo,  almeno per quanto attiene alle regole americane, richiamo nuovamente il fatto che la  proposta del 2026 applicherebbe gli standard di Basilea ad un insieme di banche più  piccolo rispetto alla proposta del 2023. In ogni caso è evidente che, nel confronto, le  nuove regole statunitensi determinino impatti più contenuti. 

L’obiettivo dichiarato delle autorità USA è di sostenere la capacità del sistema bancario  di sostenere la crescita economica. L’evidenza empirica indica tuttavia che maggiori  requisiti di capitale si associano in equilibrio a maggiore erogazione di credito18, e che un  effetto negativo sul credito si registra solo transitoriamente, quando i requisiti vengono  innalzati19. Inoltre, l’allentamento in atto appare in contrasto con le recenti esperienze  che hanno caratterizzato il sistema bancario americano.  

Obblighi di presenza fisica e vigilanza consolidata 

Un’ulteriore differenza tra la UE e Gli Stati Uniti riguarda il regime giuridico delle banche  estere. Dal 2019, i gruppi bancari di Paesi terzi che operano nell’Unione attraverso almeno   due entità regolamentate con attivi totali che superano la soglia di 40 miliardi di euro  sono tenuti a concentrare le partecipazioni europee in un’unica capogruppo intermedia  (la cosiddetta Intermediate Parent Undertaking, IPU).  La CRD VI ha inoltre introdotto il principio della presenza fisica nella UE per lo svolgimento  delle attività bancarie fondamentali: dal 2027, le banche di Paesi terzi che intendano  raccogliere depositi o concedere prestiti e garanzie nella UE dovranno operare attraverso  una presenza autorizzata, sotto forma di filiazione o di filiale, sottoposta alla vigilanza  dell’Autorità del Paese ospitante.  

Il regime che regola la presenza di banche estere sul territorio della UE mira a ridurre le  possibilità di arbitraggio regolamentare tra Stati membri, ma soprattutto a rafforzare la  capacità delle autorità di comprendere i modelli operativi adottati dai gruppi internazionali,  per prevenire e gestire eventuali situazioni di crisi. Per questo le norme richiedono che le  filiali di banche di paesi terzi dispongano di adeguati presidi organizzativi e patrimoniali  e di una reale capacità di gestione e controllo dei rischi.  

Negli Stati Uniti l’equivalente della IPU europea è rappresentato dalla cosiddetta  Intermediate Holding Company (IHC), che ha obiettivi sostanzialmente analoghi a  quelli della IPU. Tuttavia l’obbligo di costituire una IHC scatta al superamento di soglie  dimensionali più elevate e si inserisce in un sistema che differenzia gli obblighi prudenziali  in funzione della dimensione, della complessità operativa e della rilevanza sistemica  dell’intermediario. In definitiva, le due regolamentazioni appaiono allineate quanto a finalità e impianto  complessivo. Anche gli strumenti di vigilanza consolidata sono simili. Le differenze più  rilevanti si registrano sugli obblighi relativi alla presenza operativa nel territorio, che nella  UE assumono una forma più esplicita e prescrittiva e sono più stringenti. 

Conclusioni

Per le modalità di insediamento oltreoceano le banche statunitensi hanno scelto  prevalentemente la forma della filiazione, mentre quelle europee si sono organizzate  mediante filiali. L’attività oltreoceano è importante per entrambi i sistemi bancari:  al mercato europeo fa capo oltre il 10 per cento dei ricavi complessivi delle banche  sistemiche statunitensi, e una quota all’incirca analoga si registra per i ricavi delle  banche sistemiche europee negli Stati Uniti. Le principali banche di ciascuna  giurisdizione hanno un ruolo di predominio sul mercato domestico dell’Investment  banking. Le banche americane si assicurano tuttavia una fetta consistente dei ricavi  da Investment banking generati dal mercato europeo; i gruppi europei, viceversa,  non occupano posizioni di rilievo negli USA su questo segmento. Al successo delle  banche americane in Europa contribuiscono le economie di scala, gli investimenti  tecnologici, la specializzazione, l’esperienza riveniente da un mercato domestico  evoluto ed integrato. Infine, qualche grande operatore europeo presidia anche il  segmento al dettaglio negli Stati Uniti, segmento che al momento non pare strategico  in Europa per le banche americane. 

La regolamentazione bancaria in Europa e negli Stati Uniti, pur condividendo molte  caratteristiche, presentano su vari aspetti importanti differenze, probabilmente destinate  ad aumentare a seguito delle recenti proposte avanzate negli Stati Uniti. Il sistema  USA si caratterizza per un approccio meno stringente, specie per gli intermediari al di  sotto di una certa dimensione; quello europeo è più prescrittivo e ispirato a maggiore  cautela, sebbene anche da noi siano presenti alcune evidenti deviazioni dagli standard  internazionali. 

Questa maggiore cautela può trovare giustificazione anche nella netta differenza tra i  sistemi di gestione delle crisi che caratterizza i due territori. Negli Stati Uniti la Federal  Deposit Insurance Corporation (de facto, il meccanismo federale di assicurazione dei  depositi sul quale l’Europa non riesce a trovare un accordo) ha una lunga tradizione  di efficace gestione delle crisi di banche di piccola e media dimensione, gestite in  larghissima maggioranza mediante accordi di cessione a un istituto interveniente  (i cosiddetti purchase and assumption agreements). La crisi delle banche regionali della  prima metà del 2023, che andava oltre le capacità d’intervento della FDIC, venne gestita  in tempi estremamente ristretti con una combinazione di modifiche alla legislazione  primaria attuate dal governo e di provvedimenti delle autorità monetarie e di vigilanza.  Nello stesso periodo governo e autorità svizzere gestirono la crisi di Credit Suisse con  modalità analoghe, evitando di attivare la procedura di risoluzione sebbene fosse  disponibile. 

Nella UE tutto ciò non sarebbe stato possibile. Per banche della dimensione di Silicon Valley  Bank o Credit Suisse sarebbe scattata la procedura di risoluzione. Il nuovo meccanismo  di gestione delle crisi in corso di recepimento con il pacchetto Crisis Management and  Deposit Insurance (CMDI) introduce notevoli miglioramenti. Tuttavia, non si è trovato  l’accordo per prevedere una “eccezione per il rischio sistemico” che consentirebbe alle  autorità europee di derogare all’applicazione integrale delle regole ordinarie in caso  di crisi eccezionali, come hanno fatto le autorità statunitensi e quelle svizzere nei casi  citati. Dato questo contesto, non sorprende che il legislatore e le autorità europee siano  particolarmente prudenti in materia di regolamentazione e di vigilanza. 

Il confronto con il modello statunitense può stimolare i lavori in corso per semplificare le  regole e la vigilanza, favorendo la competitività del sistema bancario europeo. A questo  fine resta essenziale il dialogo continuo tra autorità di vigilanza e operatori, affinché  questo processo si sviluppi in modo ordinato, trasparente ed efficace. La semplificazione  non deve però sconfinare in un processo di deregolamentazione, che metterebbe a rischio  la solidità dei nostri intermediari e del nostro sistema finanziario. Una solidità che ha  contribuito a mettere l’economia europea in grado di superare senza gravi conseguenze  i numerosi shock che si sono succeduti negli ultimi anni. 

Rinnovo Patente? Facile ed Economico

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