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                Domenica 22 marzo (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (dalle ore 7 alle 15) si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Per la validità della consultazione non è necessario raggiungere il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto (50%+1). Poiché in seconda lettura non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum confermativo, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

Barrando la casella con scritto “SI” si approva la legge.

Barrando la casella con scritto “NO” si respinge la legge.

La riforma riguarderebbe sette articoli della Costituzione – gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 – e introdurrebbe la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.

Nell’articolo 87 si sancisce la separazione delle carriere con la nascita del Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente al posto del Consiglio superiore della magistratura unico oggi vigente. Il Presidente della Repubblica li presiede entrambi. Nell’articolo 102 riformato compaiono “le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.

L’articolo 104 stabilisce la composizione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Di entrambi fanno parte, oltre al primo presidente e al procuratore generale della Corte di cassazione, presenti già oggi nel Consiglio superiore unico, altri componenti non eletti ma estratti a sorte. “Per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”, recita il testo riformato.

L’articolo 105 stabilisce la nascita dell’Alta Corte Disciplinare a cui spetta la “giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti”. Anche questa sarebbe composta in parte da membri estratti a sorte da due liste: una compilata dal Parlamento e l’altra dai magistrati. E’ in particolare “composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”.

E ancora “l’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.

Nell’articolo 106 viene ampliato il terzo comma: in tema di accesso alla Cassazione oltre a professori e avvocati, potranno essere chiamati anche “magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”.

L’articolo 107 stabilisce che le decisioni su trasferimenti o sospensioni spettano al rispettivo Consiglio superiore, cioè quello della carriera di appartenenza del magistrato interessato.

Con l’articolo 110 si stabilisce che il ministro della giustizia debba rapportarsi con “ciascun Consiglio”.

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